di Francesca Filosa 18 aprile 2018

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016(1), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in agosto dello stesso anno, ha come scopo principale quello di fornire chiarimenti in merito a settori speciali, come quello sanitario, all’indomani della modifica al decreto trasparenza, d. lgs. n. 33/2013, avvenuta con il d. lgs. 97/2016.
Data la specificità del settore sanitario rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione, sono presenti alcuni fattori i cui effetti sono maggiormente percepiti dalla collettività, in ragione della peculiarità del diritto alla salute da tutelare. Alcuni di questi fattori possono interferire nel rapporto tra la domanda sanitaria (l’asimmetria informativa fra utenti e SSN, l’elevata parcellizzazione della domanda sanitaria, la fragilità della domanda di servizi di cura) e l’offerta (l’asimmetria informativa tra sistema sanitario e fornitori privati) e costituire potenziali elementi di corruzione (2).
Per queste ragioni, il decreto trasparenza, all’art. 41, rubricato “Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale”, prevede che anche le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenute agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ma nel rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
Coloro che entrano in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative devono avere la garanzia del pieno rispetto della loro riservatezza dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 196/2003, dà una definizione chiara dei dati relativi alla salute, cioè, dati che sono idonei a rivelare lo stato di salute. In virtù delle possibili ripercussioni sulla vita degli interessati, i dati relativi allo stato di salute sono ricompresi tra i cosiddetti dati sensibili. Ad essi il Codice sulla protezione dei dati personali attribuisce una tutela rafforzata e stabilisce le regole per il loro trattamento in ambito sanitario (3).
È diffuso il pensiero che la trasparenza è nemica della riservatezza, questo perché si pensa che laddove esistano dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione essi non possono essere tutelati allo stesso tempo dalla riservatezza. Secondo il parere di chi scrive ciò non è corretto. Il decreto trasparenza non prevede la pubblicazione indiscriminata dei dati e delle informazioni sottese a tale obbligo, ma dà un’attenta lettura del decreto, si evincono le specificità e i limiti della pubblicazione anche in relazione ai diversi ambiti. Questo lavoro è agevolato dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che analizzano il decreto trasparenza e rendono più fruibile la lettura del medesimo. (4) Al tempo stesso permettono all’ANAC di svolgere la propria attività di vigilanza in maniera chiara e “trasparente”.
Alla luce di quanto finora detto, è doveroso e possibile compiere un lavoro di armonizzazione nell’applicazione delle due normative sopracitate, per ottemperare agli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza e tutelare la riservatezza ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 che sarà applicabile dal prossimo 25 maggio.
Tale operazione è resa evidente dalla lettura attenta dell’articolo 41 sopracitato. Infatti, il co. 6 sancisce: “Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.” Da ciò si evince il rispetto del principio di trasparenza e la contemporanea tutela della riservatezza degli interessati, ossia dei soggetti sottoposti alle cure. È posta particolare attenzione sulle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie, poiché è nella formazione delle stesse liste che si annidano i maggiori rischi corruttivi propri del settore sanitario. Per questo motivo c’è stata la necessità di inserire nel decreto trasparenza una specifica regolazione delle modalità di elaborazione delle stesse sottoposte ad obbligo di pubblicazione che però non prevedono la pubblicazione delle liste d’attesa complete, ossia contenenti dati personali e/o sensibili.

Attraverso questa previsione si vuole garantire un corretto bilanciamento tra tutela della riservatezza e principio di trasparenza amministrativa. Gli operanti del settore non avranno difficoltà a lavorare sulle questioni che abbracciano le due normative esaminate poiché procedendo con la lettura fin ora proposta, si avrà un’interpretazione sistematica del Codice, d. lgs. n. 196/2003, in raccordo con quanto previsto dal Decreto trasparenza, d. lgs. n. 33/2013.
IL Regolamento UE 2016/679, di prossima applicazione, non legifera in materia sanitaria, e saranno gli stati membri che continueranno a regolare i dati trattati in ambito sanitario, così come si evince dal Titolo IV “trattamento di dati personali in ambito sanitario” della bozza di D. lgs. di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

FONTI
(1) Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
(2) Nomine, contratti, liste d’attesa. Ecco cosa prevede il Piano Anticorruzione per la sanità, in quotidianosanità.it , nov. 2015.
(3) La privacy nella sanità, Wolters Kluwer.
(4) Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]