[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_text]

di Francesca Filosa
(Dott.ssa in Studi europei)
25 aprile 2018

Capita spesso di leggere articoli e saggi riguardanti avvenimenti storici o storie realmente accadute che coinvolgono diverse persone descrivendone spesso le abitudini, gli atteggiamenti e altri elementi essenziali e necessari per comprendere la loro personalità. Quando veniamo a conoscenza di tutte queste informazioni, conosciamo molti dati. Ma da chi sono raccolti? Sulla base di quale principio di liceità? Come vengono utilizzati? Possono anche essere riutilizzati quei dati?
Proviamo a dare una risposta a queste domande.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, il d. lgs. n. 196/2003, dedica una sezione specifica al trattamento di dati personali per scopi storici, in particolare il Titolo VII, rubricato “Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici”, dall’artt. 97 al 101. Nello specifico, il Capo I enuncia i principi generali quali l’ambito applicativo, le finalità di rilevante interesse pubblico, le compatibilità tra scopi e durata del trattamento e dati relativi ad attività di studio e ricerca. Il Capo II, fa preciso riferimento al trattamento per scopi storici. Infatti, l’art. 101 disciplina le modalità di trattamento, stabilendo che i dati raccolti devono essere utilizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e devono essere trattati per gli scopi e le finalità cui sono raccolti. I dati personali oggetto di ricerca storica sono utilizzati solo se indispensabili per il perseguimento di suddetto scopo, e la diffusione è permessa se i dati personali sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico. Tale affermazione sembra vincolare in maniera molto ristretta la possibilità di utilizzare i dati personali per tali scopi o addirittura di raccoglierli ancora prima.
Bisogna a tal proposito prendere in considerazione quanto enunciato dal Codice di deontologia e buona condotta per scopi storici, Allegato n. 2 al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice di deontologia, “individua: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo famigliare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici”.
Le prescrizioni del Codice di deontologia, seppur sembrano fare riferimento ad un’ampia varietà di utenti, ovvero “chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero”, così come definito dell’art. 2, in realtà, leggendo meglio la lettera degli articoli, queste sono rivolte, nello specifico, ai comportamenti che devono essere tenuti dai soli archivisti, vale a dire “chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati (…)”.
Logica vuole però che chiunque, utenti e archivisti, siano tenuti a trattare i dati personali nelle modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i medesimi.
Il nuovo Regolamento UE 2016/679, invece, all’articolo 89 si occupa delle “Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici”. Nello specifico il primo paragrafo dispone che il trattamento deve essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. Questa posizione è ribadita più volte nei consideranda del Regolamento che disciplinano il trattamento di tali dati, chiarendo che le garanzie promosse devono assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di rispettare il principio della minimizzazione dei dati, purché le finalità in questione possano essere comunque conseguite.
Il Regolamento europeo si applica in tutte le sue parti per il trattamento dei dati personali per scopi storici e ciò è riaffermato al considerandum 160, il quale esclude con chiarezza dall’applicazione il trattamento di dati delle persone decedute.
Alla luce delle previsioni del Regolamento UE, a parer di chi scrive, sembrerebbe che il legislatore europeo, pur avendo disciplinato il trattamento dei dati personali per scopi storici solo nel suddetto articolo 89 (che comunque deve essere letto tenendo conto del considerandum 160), abbia però fatto maggior chiarezza sui soggetti che possono legittimamente trattare tale tipologia di dati.
Invero, pur essendo l’articolo di portata molto generale, rifacendosi questo all’applicabilità dell’intero testo normativo a tutti i soggetti che trattano dati per scopi storici, ciò rende le prescrizioni in esso presenti valide erga omnes, fugando i dubbi e colmando le lacune generati invece dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Fonti:
– Codice in materia di protezione dei dati personali.
– All. 2- Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.
– Regolamento UE 2016/679.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]