di Marianna Dolcetti,
4 aprile 2018

Il 5 marzo 2018 la Commission nationale de l’informatique et des libertés, o CNIL, ha adottato la decisione “Décision n°2018-007 du 5 mars 2018 mettant en demeure la société DIRECT ENERGIE”, il 28 marzo 2018 è stata pubblicata sul sito la comunicazione: “DIRECT ENERGIE : mise en demeure pour une absence de consentement concernant les données issues du compteur communicant LINKY”.

DIRECT ENERGIE è un fornitore di energia elettrica che, per fatturare i consumi, dispone dei dati di consumo mensili dei clienti.
In occasione dell’installazione del misuratore di comunicazione LINKY, DIRECT ENERGIE ha chiesto a ENEDIS (l’operatore della rete di distribuzione) di trasmettergli i dati dei propri clienti corrispondenti al loro consumo di elettricità sia giornaliero che calcolato ogni mezz’ora.
Il CNIL ha sottolineato che questi dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso dei clienti-interessati. Ha successivamente effettuato dei controlli che hanno rivelato che il consenso dei clienti non era stato raccolto in modo adeguato nel rispetto della normativa sulla privacy. Il consenso è stato considerato illecito perché al momento dell’installazione del contatore LINKY, viene chiesto al cliente un solo consenso per due trattamenti: (i) per l’installazione del contatore; (ii) per la raccolta di dati sul consumo orario, che viene presentato come corollario dell’attivazione del contatore e che consente al cliente di beneficiare di una facturation au plus juste. I motivi di illiceità del consenso sono stati individuati nei seguenti elementi:
– L’installazione del contatore LINKY non dipende dalla DIRECT ENERGY: il cliente ha l’impressione, erroneamente, di scegliere di attivare il contatore mentre, di fatto, egli acconsente anche alla raccolta dei suoi dati di consumo.
– Contrariamente alla presentazione che viene fatta, la raccolta dei dati non è la conseguenza necessaria dell’attivazione del contatore.
– Lo scopo della “facturation au plus juste “, visualizzato al momento della raccolta del consenso, non è accurato poiché Direct Energie non offre offerte basate sul consumo orario di energia.
– Il tasso preciso dei dati di consumo orari, non è poi comunicato al cliente finale.

Il CNIL ha messo in guardia DIRECT ENERGY invitandola ad adeguarsi al rispetto della normativa privacy entro 3 mesi. Questa comunicazione del CNIL non è una sanzione e non saranno prese ulteriori misure se DIRECT ENERGY si adeguerà nel tempo stabilito.