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Associazione non lucrativa “DPO Innovation” con sede in Viale delle Milizie n. 22, int. 9, 00192 Roma

II giomo 26 settembre 2017 i/ le signori/e:

  • Carmine Andrea Trovato,
  • Marianna Dolcetti,
  • Francesca Filosa,
  • Luca Giacomini;
  • Giulia Tenaglia;
  • Giovanni Lucatorto;

con il presente atto dichiarano di convenire e stipulare quanto segue:

Costituzione dell’Associazione 

I/ Le signori/e: Carmine Andrea Trovato, Marianna Dolcetti, Francesca Filosa, Luca Giacomini,  Giulia Tenaglia, Giovanni Lucatorto, costituiscono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 c seguenti del codice civile, l’Associazione denominata “DPO Innovation”, nata grazie all’incontro dei suddetti soggetti nel corso della seconda edizione del Master universitario di II livello “Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert” tenutosi presso l’Università degli studi di Roma TRE da gennaio ad ottobre 2017, disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” e assumono la qualifica di Soci/e Fondatori/trici della stessa.

Oggetto e Scopo dell’associazione
L’Associazione ”DPO Innovation” si propone lo scopo di contribuire alla promozione della cultura della privacy e dclla valorizzazione dei dati attraverso l’organizzazione di eventi e lo sviluppo e la diffusione di programmi di studio e di ricerca sulla tematica di cui sopra e, in particolare, intende:
– promuovere la cultura della privacy e della valorizzazione dei dati a livello nazionale e internazionale; *valorizzare lo sviluppo economico e tecnologico nel settore dei Big data;
– contribuire all’individuazione di tecniche innovative con riferimento all’attività di adeguamento normativo alla privacy da parte delle imprese e dei data protection officer,
– svolgere ricerche di mercato e porre in essere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale per ii perseguimento dello scopo associativo;
– promuovere l’attività dell’associazione attraverso l’invio di materiale informativo a soci e a coloro che entrano in contatto con l’associazione;
*organizzare attività formative e di aggiornamento nel campo della privacy e della valorizzazione dei dati.

Durata
L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato deliberato dall’assemblea degli Associati.

Sede

L’Associazione ha sede in Viale delle Milizie, n. 22, interno 9, a Roma.

Amministrazione e rappresentanza
L’amministrazione e la rappresentanza dell’Associazione sono disciplinate dagli articoli dello statuto allegato.
I/Le soci/e fondatori/rici dichiarano che l’amministrazione dell’Associazione è affidata, per 3 esercizi, e cosi fino all’assemblea di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2020 (duemilaventi), a un Consiglio Direttivo composto da 7 membri, nominati nelle persone dei signori:
Presidente: Carmine Andrea Trovato. Segretario Generale: Francesca Filosa. Responsabile Eventi: Luca Giacomini. Responsabile Ricerca: Marianna Dolcetti. Responsabile Marketing: Giulia Tenaglia. Responsabile IT: Gianni Lucatorto.

Esercizi dell’associazione
Gli esercizi dell’Associazione chiudono ii 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), fermo restando l’obbligo del Consiglio Direttivo di presentare il rendiconto annuale relativo al periodo dalla costituzione al 31 dicembre 2017.

Allegato A

Statuto dell’Associazione DPOInnovation 

Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita una Associazione culturale non lucrativa denominata ”DPO Innovation” (in seguito chiamata per brevità “Associazione”).

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Roma all’indirizzo indicato nell’atto costitutivo ovvero ad altro indirizzo deciso a maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito anche Consiglio Direttivo o CDN).

Sedi secondarie, delegazioni e uffici dell’Associazione potranno essere costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale sia in Italia che all’estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della stessa, attività di promozione e di sviluppo tra l’Italia e gli altri Stati.

Articolo 3 – Scopo ed oggetto

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
  • promuovere la cultura della privacy e della valorizzazione dei dati a livello nazionale e internazionale;
  • valorizzare lo sviluppo economico e tecnologico nel settore dei Big data;
  • contribuire all’individuazione di tecniche innovative con riferimento all’attività di adeguamento normativo alla privacy da parte delle imprese e dei data protection officer;
  • svolgere ricerche di mercato e porre in essere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale per il perseguimento dello scopo associativo;
  • promuovere l’attività dell’associazione attraverso l’invio di materiale informativo a soci e a coloro che entrano in contatto con l’associazione;
  • organizzare attività formative e di aggiornamento nel campo della privacy e della valorizzazione dei dati;
  • editare pubblicazioni, sotto ogni forma ed anche a carattere periodico, inerenti lo scopo sociale;
  • promuovere la creazione di un network di data protection officer e di esperti in materia di privacy.
  1. L’associazione ha per oggetto:
  • la promozione e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni ed in generale di attività formative di aggiornamento con riferimento all’attività di adeguamento normativo alla privacy da parte delle imprese e dei data protection officer;
  • lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione per il perseguimento dello scopo associativo;
  • in via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l’associazione potrà anche promuovere l’organizzazione di viaggi e iniziative di carattere editoriale.

Articolo 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 – Associati

  1. L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, società ed istituzioni, a condizione che intendano condividere gli scopi di cui al punto 3.1 e collaborare al loro perseguimento. Possono essere associate tutte le altre persone e/o enti che il Consiglio Direttivo riconoscerà in grado di apportare un qualsiasi vantaggio agli scopi dell’Associazione.
  2. Gli/le associati/e sono distinti/e in due categorie:
  • Soci/e fondatori/rici
  • Soci/e ordinari/e
  1. Soci/e fondatori/rici. I/le soci/e fondatori/rici sono le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale degli associati, sono tenuti al pagamento della quota fissa annuale ed eventualmente di un ulteriore contributo determinato in base alle esigenze del rendiconto annuale.
  2. Soci/e ordinari/e. Sono soci/e ordinari/e le persone fisiche o giuridiche che, impegnandosi a sostenere l’attività dell’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una quota d’iscrizione annuale nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l’esame della domanda di ammissione. Essi hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale e nell’Assemblea Generale Straordinaria degli associati e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Nel caso i/le soci/e siano persone giuridiche le stesse intervengono in persona del loro titolare o legale rappresentante.
  3. Qualora un socio fondatore non versi la quota associativa annuale di cui all’art. 7 del presente Statuto, perde qualsiasi diritto rispetto alle decisioni relative all’associazione, compreso il diritto di voto nell’Assemblea Generale e nell’Assemblea Generale Straordinaria.
  4. Il Consiglio Direttivo ha in ogni caso la facoltà di introdurre nuove categorie di soci deliberando secondo le modalità di cui all’articolo 11 dello Statuto.
  5. La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato, ne è esclusa ogni forma diversa. La partecipazione è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.
  6. La qualità di Associato/a è permanente e il contributo dell’Associato/a viene versato su base annua per il rinnovo dell’iscrizione.

Articolo 6 – Ammissione all’Associazione

  1. Ogni persona fisica o giuridica, che aspiri a diventare socio/a dell’Associazione, deve presentare domanda motivata di ammissione all’Associazione nella forma e con le modalità che verranno individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale.Tutte le domande di ammissione degli/lle aspiranti soci/e devono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale, effettuate le valutazioni di volta in volta opportune, si esprime a maggioranza sull’ammissione dell’Associato.
  2. Una volta approvata o rigettata la domanda, ne viene data comunicazione al/la candidato/a ammesso/a, che riceverà copia del presente Statuto, con conseguente assegnazione in tal modo e d’ora in avanti, della qualità di socio/a ordinario/a dell’Associazione o meno. In caso di rigetto della domanda, il candidato potrà presentare ricorso motivato tramite email da inviare all’indirizzo del Segretario Generale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto. 
  1. I nominativi di tutti gli/le associati/e vengono annotati nel registro dei soci dell’Associazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

Articolo 7 – Quota d’iscrizione annuale degli associati ed altri oneri

  1. La quota d’iscrizione annuale dei/lle soci/e è costituita da una somma determinata annualmente, con voto a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, e deve essere versata entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal CDN stesso.
  2. Sono tenuti al pagamento delle quote d’iscrizione, per rinnovare la stessa all’Associazione, solo coloro che hanno effettuato per il primo anno l’iscrizione all’Associazione entro il mese di maggio dell’anno precedente.
  3. L’ Associato/a è effettivo dal primo gennaio al 31 dicembre del calendario civile.
  4. Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili.

Articolo 8 – Sospensione dell’/a associato/a – Esclusione dell’/a associato/a

  1. Il Consiglio Direttivo può sospendere per un periodo fino a sei mesi, ovvero escludere, ogni Associato/a che non ottemperi al presente Statuto. Quando il Consiglio Direttivo intende esercitare il proprio potere, ai sensi del presente Statuto, il/la socio/a interessato/a deve essere informato/a in ordine alle violazioni commesse e deve essergli/le concessa la possibilità di giustificare la propria posizione sia per iscritto.
  2. Il provvedimento di sospensione potrà essere adottato nei confronti dell’Associato/a a maggioranza dei/lle componenti del Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato per iscritto all’Associato/a e dovrà contenere l’indicazione degli addebiti. La sospensione dell’Associato/a non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  3. Il provvedimento di esclusione potrà essere adottato nei confronti dell’Associato/a:
  • che ometta di provvedere al versamento della quota associativa annuale, dopo avviso a mezzo raccomandata o mail;
  • che non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni e gli indirizzi degli organi dell’Associazione;
  • relativamente al quale siano venuti meno i requisiti che ne avevano permesso l’ammissione;
  • che si comporti in modo contrario alle finalità dell’Associazione o che in qualsiasi modo rechi danno morale o materiale all’Associazione.

Il provvedimento di esclusione è adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato per iscritto all’Associato/a e dovrà contenere l’indicazione degli addebiti.

L’esclusione diverrà definitiva:

  • ove l’Associato/a non proponga impugnazione scritta al CDN entro i 30 giorni successivi;

o

  • nell’ipotesi in cui il CDN all’unanimità confermi l’esclusione.

In pendenza dell’eventuale impugnazione al CDN il provvedimento di esclusione manterrà i suoi effetti.

L’esclusione dell’Associato/a non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 9 – Cessazione della qualità di Associato

La qualità di Associato/a cessa:

  • per morte dell’Associato/a;
  • per estinzione dello stesso ove l’Associato/a sia persona giuridica;
  • per recesso dell’Associato/a; il recesso del/la socio/a deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata inviata presso la sede dell’Associazione o tramite email all’indirizzo di posta elettronica del Segretario generale ed ha efficacia dal momento del suo semplice ricevimento;
  • per esclusione dell’Associato;
  • per perdita dei diritti civili ove l’Associato/a sia persona fisica;
  • per scioglimento dell’Associazione.

Articolo 10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale e l’Assemblea Generale Straordinaria degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Tesoriere;
  • Uno o più Vice Presidenti, se nominati;
  • I Revisori contabili ove nominati.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri/e eletti/e tra gli associati ai sensi del successivo articolo 12. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del/la Segretario Generale apposito verbale.
  2. Il Consiglio può invitare, di volta in volta, soggetti idonei a partecipare alle adunanze con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
  3. I/le Consiglieri/e e gli/le associati/e indicati dallo stesso per svolgere specifiche mansioni non ricevono un compenso per lo svolgimento dei propri compiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese, debitamente documentate e preventivamente approvate per iscritto dal Consiglio Direttivo sostenute per le attività condotte nell’interesse dell’Associazione.
  4. Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. 
  5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 membri tra cui:
  • Presidente;
  • Segretario Generale;
  • Tesoriere;
  • Responsabile Ricerca (Vicepresidente);
  • Responsabile Eventi (Vicepresidente);
  • Responsabile Comunicazione (Vicepresidente);
  • Responsabile ICT e Digital Solution (Vicepresidente).
  1. La durata in carica dei componenti del Consiglio Direttivo coincide con quella dell’Associazione.
  2. È fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere l’esclusione di uno dei membri del Consiglio Direttivo:
  • da parte dell’Assemblea Generale degli associati, con voto a maggioranza dei 4/5 dei soci presenti, previa opportuna comunicazione da far pervenire almeno 5 giorni prima dell’adunanza al Segretario Generale. Il Presidente, a condizione che siano rispettati i suddetti termini, è tenuto ad inserire il punto all’ordine del giorno dell’adunanza.
  • da parte del Consiglio Direttivo con maggioranza dei 3/5 dei consiglieri in carica.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente punto, i membri del Consiglio Direttivo oggetto della votazione in merito all’esclusione non hanno diritto di voto e non sono conteggiati per la determinazione del numero dei presenti.

Articolo 12 – Dimissioni, impedimento, espulsione o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni, impedimento, espulsione o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i restanti membri del CDN cooptano le cariche vacanti la cui nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea generale degli associati alla prima riunione utile.

Articolo 13 – Adunanze consiliari e poteri del Consiglio Direttivo

  1. La riunione consiliare deve essere convocata ogni qualvolta sia necessario, e non meno di una volta ogni trimestre. Ai fini del quorum costitutivo, devono essere presenti almeno la metà dei membri in carica del Consiglio Direttivo, anche tramite strumenti di videoconferenza. Le decisioni devono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
  2. La riunione del Consiglio Direttivo viene convocata su iniziativa di almeno 2 Consiglieri/e o, in alternativa, del solo Presidente con avviso spedito a mezzo, raccomandata a.r., posta elettronica o con i mezzi di comunicazione regolarmente utilizzati dal Consiglio Direttivo, almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza.
  3. Il CDN è responsabile della direzione e dell’amministrazione generale dell’Associazione e deve perseguire i suoi obiettivi in accordo con il presente statuto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea Generale degli associati. Gli/le Associati/e hanno facoltà di presentare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale. Se le proposte sono presentate da un numero non inferiore a un quinto dei/lle soci/e o a un numero di 15 se superiori a 100, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di deliberare sulle stesse.
  4. Nell’ipotesi in cui sorga una questione o un problema relativo all’amministrazione quotidiana dell’Associazione, che non sia espressamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo ha il potere di risolvere tale questione o problema secondo la sua discrezionalità. Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono da ritenersi definitive, salvo che tale prerogativa sia riservata all’Assemblea Generale degli associati.
  5. Il CDN ha il potere di autorizzare l’investimento di somme del fondo patrimoniale dell’Associazione, che ritenga idonee a perseguire gli scopi dell’Associazione.
  6. Il CDN ha il potere di assumere, retribuire e licenziare lo staff quando sia ritenuto necessario. Il licenziamento deve avvenire con pronuncia del Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi membri. 
  7. Il CDN propone all’Assemblea Generale degli associati la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
  8. Il CDN non può agire in maniera difforme rispetto alle decisioni prese dall’Assemblea Generale degli associati. 
  9. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono aperte a qualunque socio ne faccia richiesta senza diritto di voto da parte dello stesso.

Articolo 14 – L’Assemblea Generale degli associati

  1. L’Assemblea Generale degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente. L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 novembre, per l’approvazione del rendiconto economico e patrimoniale relativo all’esercizio concluso al 31 dicembre dell’anno precedente.
  2. Possono partecipare all’Assemblea i/le Soci/e Fondatori/rici ed Ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno in corso. Ogni Socio/a fondatore/rice o Ordinario/a presente o rappresentato/a in Assemblea ha diritto ad 1 voto.

Articolo 15 – Poteri dell’Assemblea Generale

  1. Sono di competenza dell’Assemblea Generale i seguenti poteri:
  • approvare il rendiconto consuntivo e provvisionale dell’associazione predisposto ogni anno dal Consiglio Direttivo;
  • nominare gli organi dell’Associazione ove previsto, inclusi i membri del Consiglio Direttivo;
  • nominare i membri del collegio dei revisori ove ciò sia ritenuto opportuno;
  • decidere su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
  • decidere sull’ammissione ed esclusione dei/lle soci/e che abbiano ad essa proposto impugnazione;
  • decidere sull’esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Qualora l’Assemblea ne ravvisi l’opportunità, nomina un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto consuntivo e provvisionale, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

  1. Salvo quanto diversamente specificato nel presente statuto, l’Assemblea decide a maggioranza semplice dei soci presenti. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano salvo che sia richiesto per scrutinio segreto da parte del CDN o dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti. Ogni Associato/a ha diritto ad un unico voto in Assemblea.
  2. L’assemblea è convocata dal/la Segretario Generale mediante l’invio di una comunicazione scritta, ad ogni associato con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, all’indirizzo dei/lle soci/e con un preavviso minimo di 7 giorni. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 4 giorni.
  3. Ogni Associato/a che ritiene di voler proporre degli argomenti riguardanti l’associazione o i soci che possano essere discussi solo in Assemblea, può inviare una richiesta scritta al/la Segretario entro i 4 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea nei modi previsti dal precedente comma.
  4. Il rendiconto dell’Associazione completo di tutti i suoi documenti ed il rendiconto previsionale dell’esercizio successivo devono essere resi disponibili ai soci entro i 7 giorni che precedono l’Assemblea annuale di approvazione del rendiconto.

Articolo 16 – Assemblea Generale straordinaria dell’Associazione

  1. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento convocare l’Assemblea Generale dell’Associazione in sessione straordinaria, per le modifiche dell’Atto Costitutivo e per lo scioglimento dell’Associazione mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica. 
  2. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro i successivi 14 giorni, ove la richiesta sia formulata per iscritto al Segretario da almeno due terzi degli/le associati/e.
  3. Il Segretario darà notizia della convocazione ai soci con un preavviso di almeno 4 giorni.
  4. L’Assemblea Generale straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati presenti sulle seguenti materie:
  • modifica dell’oggetto sociale;
  • modifica dello Statuto o dell’Atto Costitutivo;
  • trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • trasferimento sede sociale all’estero;
  • scioglimento dell’Associazione.

Articolo 17 – Quorum costitutivi

  1. Affinché l’Assemblea generale e l’Assemblea generale straordinaria possano legittimamente deliberare è necessaria la presenza di almeno 1/5 dei/lle soci/e ovvero un numero di soci/e non inferiore a 20, qualora i/le soci/e siano più di cento.
  2. Ogni Associato/a può farsi rappresentare per delega scritta da un altro/a Associato/a. Un Associato/a così delegato non può essere portatore di un numero di deleghe rappresentanti un numero superiore a un quinto dei/lle soci/e
  3. In caso di assenza del quorum entro i primi 15 minuti dall’ora prevista per la sua convocazione, la riunione deve essere sospesa e rinviata.
  4. Ove nella successiva riunione il quorum di cui al primo comma non sia raggiunto, l’Assemblea generale e l’assemblea generale straordinaria si considererà in ogni caso validamente costituita. L’Assemblea generale e l’assemblea generale Straordinaria potrà deliberare su tutte le materie all’ordine del giorno.
  5. Tutte le maggioranze indicate nel presente Statuto sia costitutive che deliberative sono da considerarsi calcolate per difetto.

Articolo 18 – Compiti degli Organi dell’Associazione
1.II/la Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, a cui spetta l’uso della firma sociale.
2.II/la Presidente può conferire sia ai soci sia a terzi, procure speciali per determinati atti, dopo l’approvazione de! Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3. In caso di impedimento viene sostituito dal/la Segretario Generale. In caso di impedimento di quest’ultimo/ a, viene sostituito/a dal Vice Presidente.
3.II/la Presidente:
(a)agisce come presidente a tutte le adunanze de! Consiglio e dell’Assemblea Generale ed e responsabile dcl corretto andamento dei lavori durante tali adunanze;
(b)rappresenta l’Associazione nei rapporti con icon i media, ii pubblico, le Camere di Commercio e ogni altti gruppo economico.
4.II/la Segretario Generale deve affiancare nei suoi compiti ii Presidente e presiedere ii CDN e l’Assemblea Generale in caso di assenza de! presidente.
5.II CDN deve:
(a)tenere tutti i documenti, eccetto la documentazione finanziaria dell’Associazione;
(b)tramite il Segretario incaricato a rotazione, annotate le decisioni prese a tutte le adunanze de! Consiglio e dell’Assemblea e verbalizzarle ai fini della loro approvazione;
(c)essere responsabile per la corretta conservazione e aggiornamento del Registro dei soci dell’Associazione;
(d)tenere i verbali di tutte le adunanze dell’Assemblea Generale degli/lle associati/e e del Consiglio Direttivo.
6.II/la Tesoriere deve:
(a)tenere tutti i documenti finanziari dell’Associazione;
(b)conservare tutti i fondi raccolti, impiegare i capitali per conto dell’Associazione nonché tenere un resoconto di tutte le transazioni monetarie, olrte ad essere responsabile della loro correttezza;
(c)emettere e sottoscrivere ricevute, voucher ed altri documenti relativi ai capitali ricevuti per conto dell’Associazione;
(d)presentare tale documentazione finanziaria/rendiconto finanziari o bilanci d’esercizio alle riunioni del Consiglio per l’approvazione nonché redigere una relazione/rapporto annuale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
(e)depositare i capitali e altri valori appartenenti all’Associazione nella banca o presso istituti bancari designati e approvati dal Consiglio, eccetto quelle somme di denaro che costituiscono ii fondo per le piccole spese da sostenersi per conto dell’Associazione, il cui importo verrà fissato, di volta in volta, dal Consiglio;
(f)essere un cofirmatario/a di tutti gli assegni emessi dall’Associazione. Gli altri cofirmatari sono ii Presidente oppure il Vicepresidente. Solamente due dei tre firmatari sono necessari, uno dei quali deve comunque essere ii/la Tesoriere;
(g)tutti i membri del Consiglio partecipano all’amministrazione generale dell’Associazione e adempiono ai compiti loro assegnati, di volta in volta, dal Consiglio.
7.II/la Responsabile ricerca deve:
a) ed indirizzare l’attività del gruppo ricerca tra i vari soci che abbiano espressamente scelto di aderire all’attività di “ricerca” [si vedano le aree indicate nell’organigramma].
b)organizzare gli incontri del gruppo ricerca, i quali hanno cadenza mensile. E’ possibile partecipare all’incontro del gruppo anche tramite videoconferenza.
c)vigilare sull’operato dei membri de! gruppo ricerca e segnalare al CDN eventuali gravi inadempienze di uno o più di essi. II CDN, deliberando a maggioranza dei due ter;:i dei suoi membri, può determinare l’esclusione del/la socio/a dal gruppo ricerca fornendo obbligatoriamente una motivazione scritta di tale esclusione. II/la socio/a escluso/a ha sempre la possibilità di ricorrere all’Assemblea dei/lle soci/e.

Articolo 19 – Requisiti di onorabilita e indipendenza
Tutti coloro che rivestono cariche sociali devono avere piena capacita civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza previsti dal presente Statuto. II venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla stessa.

Articolo 20 – Proventi e entrate dell’Associazione
I proventi della Associazione sono costituiti da:
a)quote sociali;
b)eventuali contributi o elargizioni fatte da soci/e o da terzi;
c)entrate derivanti da organizzazione di attività sociali;
d)entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e)contributi europei;
f)tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’associazione.
Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione o a fini assistenziali.
E’ fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 21 – Fondo di costituzione e patrimonio sociale

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli/le associati/e fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.

Articolo 22 – Esercizio Fiscale
L’esercizio fiscale dell’Associazione inizia ii primo gennaio e si conclude ii 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 – Rendiconto annuale
II Consiglio Direttivo e tenuto a predisporre un rendiconto annuale dell’Associazione da presentare per l’approvazione all’assemblea Generale degli associati. Le eccedenze di ciascun esercizio ed ii patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli/lle associati/e, ne direttamente, ne indirettamente, e devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative dell’Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall’Assemblea degli associati.

Articolo 24 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea generale degli associati dovrà contestualmente nominare tre liquidatori, scelti tra i/le soci/e, e affidargli tutti i poteri inerenti lo scioglimento. I liquidatori devono assicurarsi che tutti i debiti e le responsabilità dell’associazione siano saldati e determinano la destinazione dell’eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe o per fine di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Tutela dei dati personali

L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre le misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 26 – Legge applicabile e foro esclusivo
Per qualsiasi controversia sorta tra i membri dell’Associazione e relativa all’interpretazione del presente statuto, la stessa dovrà essere composta nell’ambito di un’assemblea generale straordinaria appositamente convocata. Ove in questa sede non fosse possibile ricomporre la lite, ii foro esclusivo per le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei rapporti dallo stesso regolati e il Tribunale di Roma, che decide facendo applicazione della legge italiana.

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